Regolamento
STATUTO DELLA
LA CHIANINA RUNNING
“SETTORE” DELLA A.S.D. LA CHIANINA
REGOLAMENTO INTERNO.
Titolo I
Art. 1
E’ costituito in Montepulciano Stazione, presso la sede sociale di Via Roma nr.7, un “SETTORE” della A.S.D “LA CHIANINA” denominato:
LA CHIANINA RUNNING
ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2 – Scopo
1.Lo scopo del Settore la Chianina Running è apolitico e si ispira ai principi della partecipazione democratica e intende, con la pratica sportiva, diffondere e promuovere il concetto morale e sociale della solidarietà e dell’agonismo nel proprio territorio.
2.Il fine di questo settore è lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisico e morale di soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina; inoltre diffondere e promuovere la disciplina della camminata intesa come strumento di base per diffondere la pratica dello star bene.
3.Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Settore si adopererà per svolgere attività di aiuto nei confronti degli Associati o di altre Associazioni.
4.Il Settore si caratterizza per la democraticità della struttura, per l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, siano essi atleti o camminatori, e per l’elettività delle cariche; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo se non a titolo gratuito e per assicurare il regolare funzionamento della sua attività.
5.Per raggiungere i propri scopi, il Settore potrà a titolo esemplificativo:
-promuovere, organizzare, gestire ogni tipo di manifestazioni sportive, agonistiche o ricreative, anche in collaborazione con altri soggetti o Enti siano essi pubblici o privati. Tutti coloro i quali intendono far parte del Settore dovranno redigere una domanda su apposito modulo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6.Il Settore si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati.
7.Si scelgono come colori sociali il bianco-rosso. Si adotta il nero come secondo colore, e si apre anche alla possibilità di un terzo colore purchè vi sia maggioranza nell’adottarlo.
8.Il logo del Settore la “Chianina Running” è: “il corridore con le ali ai piedi”.
ART. 3 – Durata
La durata del Settore è illimitata, così come il numero dei soci, e lo stesso potrà essere sciolto solo con delibera dell’Assemblea straordinaria di Settore.
ART.4- Diritti dei Soci
1.Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nella Assemblea, nonché dell’elettorato attivo e passivo.
2.Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno del Settore.
3.La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
4.I soci, ancorchè distinti in categorie, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.
5.L’iscrizione si intende fatta per l’anno sportivo in corso e si intende prorogata di anno in anno se non intervengono dimissioni, decadenza o esclusione.
6.I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, e i regolamenti interni.
7.La adesione al Settore “LA CHIANINA RUNNING”, comporta automaticamente
la adesione alla Associazione la “A.S.D. LA CHIANINA”.
ART. 5- RECESSO
1.Il socio, in qualsiasi momento, può recedere dal Settore dandone comunicazione scritta al Presidente, senza vincoli particolari di preavviso. Il recesso ha effetto immediato.
2.Il socio può essere radiato dal Settore, dalla maggioranza assoluta i componenti il Consiglio Direttivo, qualora commetta azioni ritenute disonorevoli entro o fuori il Settore. Il provvedimento di radiazione di cui sopra citato, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria di Settore. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
-L’associato radiato non può essere più ammesso.
ORGANI:
-Gli Organi sociali sono:
a) Assemblea generale dei soci di Settore
b) Il Presidente di Settore
c) Il Presidente Onorario di Settore
d) Il Consiglio Direttivo di Settore
ART. 6- FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA di SETTORE
1.L’Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno allo scopo di:
-approvare le linee di indirizzo dei progetti, dei programmi delle attività e delle iniziative del Settore.
2.L’Assemblea di Settore può essere convocata in via straordinaria allo scopo di:
-deliberare l’eventuale scioglimento dell’Assemblea di Settore
-discutere e approvare le modifiche al presente statuto.
L’Assemblea di Settore si riunisce di regola su delibera del Consiglio Direttivo di Settore, è convocata dal Presidente di Settore, con preavviso di almeno 15 giorni.
L’Assemblea di Settore ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice.
a)l’Assemblea straordinaria di Settore, convocata per discutere le modifiche dello statuto, o scioglimento dell’Assemblea di Settore, deve deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, e in questo caso non è consentito l’uso della delega.
3.Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può ricevere una solo delega.
Le votazioni si fanno, di regola per alzata di mano, fatta salva contraria delibera della Assemblea di Settore.
4.E’ obbligatorio il voto segreto:
-nella elezione di cariche sociali di Settore
-nelle delibere riguardanti persone del Settore.
5.Le delibere dell’Assemblea di Settore devono risultare da apposito verbale.
6.IMPORTANTE: Nel caso in cui il numero dei candidati al “Consiglio Direttivo di Settore” sia inferiore a undici (numero max di Consiglieri ammesso) i Candidati entreranno nel Consiglio di Settore, previo accordo tra i Consiglieri uscenti SENZA presentare una lista all’Assemblea di Settore, e senza ALCUNA VOTAZIONE da parte dell’Assemblea di Settore.
In caso contrario (numero superiore a undici) si utilizzerà la procedura descritta sopra (votazione in Assemblea di Settore).
ART.7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SETTORE
1.Il Consiglio Direttivo di Settore è composto, previa delibera dell’Assemblea di Settore dei soci, da 5, oppure da 7, oppure da 9, oppure da 11 membri scelti tra i soci del Settore.
-Dura in carica due anni. Tutti i Consiglieri di Settore sono rieleggibili.
2.Il Consiglio di Settore nomina al suo interno il Presidente di Settore, il Vice Presidente di Settore, il Segretario di Settore e il Tesoriere del Settore.
3.Mancando durante l’esercizio uno o più Consiglieri di Settore saranno cooptati i primi della lista dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.
4.Il Consiglio di Settore è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente di Settore ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando ne sia richiesto da almeno la metà più uno dei Consiglieri di Settore.
5.La Convocazione deve avvenire con lettera, fax o e-mail o sms, con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di urgenza deve avvenire via fax o e-mail o telefono con preavviso di almeno 2 giorni, e deve contenere gli argomenti da discutere. In caso straordinario la convocazione può avvenire anche verbalmente.
6.Di ogni seduta è redatto verbale.
ART. 8- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SETTORE
1.Il Consiglio Direttivo di Settore è l’organo di gestione dell’Assemblea di Settore e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’Assemblea di Settore. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell’attività gratuita o retribuita di esperti, soci o non soci in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.
2.In particolare spetta al Consiglio Direttivo di Settore deliberare:
a) sui programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’Assemblea di Settore:
b) su ammissione, recesso, decadenza dei soci;
c) sui regolamenti interni;
d) sui rapporti sportivi ed economici con atleti, gli enti di promozione sportiva e le federazioni;
e) sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
f) sull’ammontare e periodicità delle quote sociali, siano esse annuali, straordinarie o relative a singoli settori di attività di sodalizio;
g) su qualsiasi altro argomento riguardante l’Associazione che venga proposto dal Presidente o da un Consigliere di Settore.
3. Le sedute del Consiglio Direttivo di Settore sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voto decide il Presidente valendo in questi casi, il suo voto doppio.
4. Il Consiglio Direttivo di Settore può costituire commissioni di lavoro per specifici argomenti, per l’organizzazione di manifestazioni o attività, o lavorare direttamente attraverso i Consiglieri o altri nominati sempre dal Consiglio di Settore.
5.Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti, del Consiglio Direttivo di Settore, decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Consiglieri/e che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo di Settore, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo di Settore.
9- IL PRESIDENTE DI SETTORE
1.Il Presidente di Settore è eletto dal Consiglio Direttivo di Settore tra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio di Settore, e può essere rieletto.
2.Il Presidente di Settore promuove e coordina l’attività del Consiglio Direttivo di Settore, ha la firma e la rappresentanza del Settore di fronte ai terzi.
3.Il Presidente di Settore, nei casi di necessità o di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Settore, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.
4.Il Presidente di Settore deve partecipare alle riunioni della Associazione la A.S.D. LA CHIANINA, soprattutto quando riguardano il Settore RUNNING.
5.Il Presidente Onorario di Settore svolge funzioni di rappresentanza.
6.Il Vice-presidente di Settore sostituisce il Presidente di Settore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
7.In caso di dimissioni spetta al Vice-Presidente di Settore coordinare l’attività di ordinaria amministrazione, in attesa che il Consiglio Direttivo di Settore nomini il nuovo Presidente.
10-ISCRIZIONI ALLE GARE
1.E’ fatto divieto di iscrizione AUTONOMA alle gare a tutti gli Atleti o Camminatori della CHIANINA RUNNING, se non autorizzate dal Consiglio, pena la esclusione dell’Atleta o Camminatore dalla graduatoria.
2.L’Atleta o il Camminatore che intende iscriversi, deve farlo attraverso il Consigliere di Settore competente, entro i limiti stabili dalle gare, oppure può chiederlo al Presidente di Settore, o a qualsiasi Consigliere di Settore.
3.Il Consigliere di settore competente è indicato nel Regolamento redatto annualmente.
4.Il pagamento delle iscrizioni alle gare podistiche DEVE avvenire anticipatamente, al Consigliere di settore addetto alle iscrizioni, oppure la mattina della gara compatibilmente con quanto richiesto nel regolamento gara.
11-ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
1.L’esercizio sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.
2.Il Consiglio Direttivo di Settore redige il bilancio preventivo e lo illustra all’Assemblea di Settore, alla fine di ogni anno, per l’anno successivo.
a)il Consiglio Direttivo di Settore redige il bilancio consuntivo e lo illustra all’Assemblea di Settore entro i primi quattro mesi del nuovo anno.
3.Gli eventuali residui attivi di gestione sono destinati a fondo di riserva indivisibile e sono utilizzati per le attività sociali; mai possono essere ripartiti tra gli associati.
12-SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1.In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Assemblea straordinaria di Settore designa uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri, con il particolare compito di curare la liquidazione di tutti i beni mobili o immobili e di estinguere le obbligazioni in essere.
2.Il netto risultante dalla liquidazione è devoluto a fini sportivi dilettantistici, oppure a finalità di solidarietà sociale.
13.-CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l’Associazione e i suoi Organi,in relazione all’esecuzione o all’interpretazione del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli Organi sociali e che possono formare oggetto di compromesso, possono essere rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri di Settore, ma solo qualora il Consiglio di Settore lo ritenga opportuno e con votazione a maggioranza dello stesso.
2.Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, eletti tra i soci dell’Assemblea ordinaria di Settore, in occasione di una riunione straordinaria dell’Assemblea di Settore indetta dal Presidente del Consiglio di Settore. In caso di dimissioni di uno o più componenti, subentrano i primi della lista dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla risoluzione della controversia. In assenza di non eletti il Consiglio convocherà di nuovo l’Assemblea di settore straordinaria per eleggere i mancanti.
3.I Probiviri, che giudicano quali amichevoli compositori, decidono nel rispetto del principio del contraddittorio ed entro 60 giorni dalla richiesta di presentazione del ricorso o di intervento.
14-RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle regole previste dal CONI, dalla UISP e dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento, alle norme del Codice Civile, alle altre leggi vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonchè allo Statuto della Società ASD LA CHIANINA.
15- NORMA TRANSITORIA
1.Il presente Statuto, entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente pro tempore dell’Associazione stabilisce e predispone modalità e forme di pubblicazione del presente statuto per dare ai soci la più ampia informazione.
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CHIANINA RUNNING.
Valido per tutti gli Atleti iscritti nella Chianina Running.
– Una volta iscritto alla Chianina Running, verrà assegnato all’atleta la divisa da runners, così composta:
1) Pantaloncino corto;
2) Canottiera.
L’ assegnazione della divisa non comporta nessun costo aggiuntivo per l’atleta, essendo questo compreso nella quota di iscrizione annuale.
E’ fatto ASSOLUTO DIVIETO di partecipare alle gare senza avere un qualsiasi indumento di riconoscimento della SOCIETA’.
Nel caso questo accada una volta per dimenticanza dell’Atleta non si tradurrà in nessuna sanzione, in caso di ripetute volte il Consiglio di Settore si riunirà ad hoc, dove verranno presi provvedimenti di carattere pecuniario per l’Atleta.
Non è ammesso ricorso.
L’atleta, qualora non partecipi ad almeno 10 gare durante l’anno, dovrà restituire i capi tecnici assegnati. In assenza di ciò, il Consiglio di Settore stabilirà la somma da versare alla Società a titolo di risarcimento.
Valido per tutti i Passeggiatori della Chianina Running:
La partecipazione alle camminate legate alle gare podistiche non è obbligatoria, ma la partecipazione ad almeno nr. 10 camminate all’anno, dà diritto alla fine della stagione coincidente con la cena di fine anno alla “TUTA con i COLORI SOCIALI”
In caso contrario la tuta non verrà assegnata.